D: Quando
ho bisogno di un Avvocato ?
D:
Perché
è obbligatorio, in un giudizio, farsi
assistere da un Avvocato ?
D: Come si diventa Avvocato ?
D: Se devo comprare / vendere casa, affittare / ristrutturare un
appartamento, scrivere il mio testamento, mi serve un Avvocato ?
D: cerco un Avvocato specializzato: come faccio a sapere a chi
rivolgermi per una specifica materia ?
D: posso
consultare internet
per essere sicuro di trovare un buon avvocato ?
D: Non
posso permettermi la
parcella di un Avvocato: come faccio ad
ottenere il riconoscimento dei miei diritti senza affrontare i costi di
un difensore ?
D: Vorrei fare prima i miei conti: come posso conoscere in anticipo i
costi di un processo ?
D: Ho iniziato un giudizio con l’assistenza di un Avvocato,
ma
non ne sono per niente contento. Posso interrompere il rapporto, e con
quali costi ?
D: Il mio
avvocato mi ha
comunicato di voler rinunciare al mandato, e questo mi
creerà dei problemi: può farlo, anche se non
sussiste un giustificato motivo ?
D: Quali sono i miei diritti (ed i miei doveri) come cliente ?
D: Quali sono i comportamenti che un Avvocato dovrebbe evitare ?
D: E' corretto che l’Avvocato deleghi un suo collaboratore
per parlare della mia pratica, o per andare alle mie udienze ?
D: Sono diversi anni che ho in corso una causa civile, e il mio
Avvocato mi ha detto che la prossima udienza sarà tra
più
di un anno: e’ normale questo, o è colpa del mio
Avvocato ?
D: Quando e’ davvero necessario affrontare un giudizio
civile, e quando invece è meglio cercare un accordo ?
D: Dice il proverbio che chi rompe, paga: che succede se
l’Avvocato sbaglia (ed il Cliente paga per il suo errore) ?
per
segnalare domande di
interesse generale, potete inviare un messaggio, cliccando QUI
D: Chi è, e cosa
fa, un Avvocato ?
R:
Il titolo di Avvocato è
riservato agli
iscritti all'Albo degli Avvocati, tenuto in ogni
circondario di Tribunale.
L'iscrizione è
consentita a coloro che, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, abbiano superato uno
specifico esame di Stato.
L'avvocato, come definito dall'art. 2
co. 2 della
nuova legge professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247),
è
il professionista che ha
la funzione di garantire al cittadino l'effettivita' della tutela dei
diritti.
Per come previsto dall'art. 2 co. 5
della legge
professionale,
sono attivita' esclusive dell'Avvocato, fatti salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e
la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e
nelle procedure arbitrali rituali; è poi di
competenza dell'Avvocato l'attivita'
professionale di consulenza legale e di assistenza legale
stragiudiziale.
D: Quando ho bisogno di un Avvocato ?
R: L'attività
dell'Avvocato non si
limita soltanto alla difesa del Cliente nei giudizi avanti le
autorità giurisdizionali civili, penali ed amministrative o
negli arbitrati.
La assistenza di un Avvocato
è necessaria, ad
esempio, per instaurare un procedimento di mediazione o di
negoziazione
assistita, volti alla conciliazione preventiva delle controversie, ed
utile per avviare un procedimento di esdebitazione.
E' poi
possibile avvalersi dell'apporto
professionale di un Avvocato anche in molte attività
quotidiane (dalla
redazione di una raccomandata o di una denuncia, alla stipula di
contratti, alla partecipazione ad un’assemblea condominiale),
nelle quali
la
consulenza di un esperto è spesso utile, e talvolta
indispensabile.
Conoscere con precisione i nostri
diritti, e le
normative che regolano una specifica materia, ci consente
infatti di
prendere le giuste decisioni relative ai nostri affari, od alle nostre
proprietà, rispettando le leggi, ma
evitando di subire le ingiuste
pretese altrui: a tal fine, l'Avvocato
può consigliarci, ed anche preparare per noi degli
approfonditi
pareri (orali o scritti) su specifici quesiti.
L'Avvocato può consigliarci
su come disporre dei nostri beni mediante un testamento olografo (che,
a differenza del testamento segreto e del testamento pubblico, non
richiede il ministero di un Notaio), oppure curare
l'amministrazione
di beni, od affiancare il Cliente nello svolgimento di trattative
commerciali od in varie occasioni (per esempio, l'art. 579 del codice
di procedura civile prevede che, nelle vendite giudiziarie, solo gli
Avvocati possano fare offerte per persone "da nominare", ossia per
conto di un Cliente che vuol rimanere anonimo sino
all’avvenuta
aggiudicazione).
D: Perché è obbligatorio, in un giudizio, farsi
assistere da un Avvocato ?
R: Il motivo della
obbligatorietà della
difesa tecnica (esclusa solo davanti al Giudice di Pace per i giudizi
di valore fino ad €
1.100,00 oppure previa apposita autorizzazione del Giudice)
è il medesimo per cui l'esercizio delle varie
professioni (come quella del medico, o dell'ingegnere, o del comandante di
un'aeromobile o di una nave) è riservato solo a coloro i
quali,
attraverso un esame di abilitazione, dimostrino di avere le necessarie
competenze: essa è quindi prevista a tutela dei Cittadini.
Per comprendere l'erroneità
della convinzione
secondo cui l'obbligatorietà della "difesa tecnica"
sia
stabilita ad esclusivo vantaggio degli Avvocati, occorre approfondire
l'argomento, premettendo che l'art. 24
della nostra Costituzione garantisce il diritto inviolabile del Cittadino ad
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi.
Senonché i procedimenti
giudiziari:
– devono essere
accessibili a
tutti, senza tuttavia trasformarsi in un dibattito caotico e
violento (come
accadrebbe se ciascuno potesse reclamare in proprio, con l'eccessiva
foga generata dal personale coinvolgimento, le sue pretese);
– deve consentire a ciascuna
delle parti
di far valere
tutte le proprie ragioni, senza però protrarsi all'infinito
(come accadrebbe se ciascuna parte potesse sempre introdurre nuovi temi
di discussione, aggiustare le proprie domande, ed addurre continuamente
nuovi documenti e nuove testimonianze a proprio favore).
Vi è quindi, innanzitutto, la
necessità - per potersi avere un ordinato
svolgimento del
processo - che la parte sia rappresentata in
giudizio da un soggetto terzo e non direttamente interessato, al quale
(a pena di sanzioni disciplinari) viene imposto l'obbligo di
comportarsi con lealtà e
probità.
Ancora, per consentire alle parti
contrapposte
di argomentare le proprie ragioni in modo completo, ma in posizione di
assoluta
parità, e senza protrarre all'infinito la durata di un
procedimento, è indispensabile che le varie fasi
di svolgimento del
processo vengano dettagliatamente regolate: ad
esempio, fissando termini perentori per la specificazione delle domande
o per la indicazione delle prove e delle prove contrarie.
Il rovescio della medaglia, di
tale minuziosa regolamentazione del
processo, sta nel fatto che l'ignoranza (o la mancata osservanza) delle
sue regole può pregiudicare le ragioni più
sacrosante e
più fondate, ad esempio per la impossibilità di
produrre
un documento decisivo dopo la scadenza del relativo termine, o di far
escutere un testimone decisivo per essere decaduti dalla prova:
sicché il diritto di agire
in giudizio, per avere il carattere
della "effettività", presuppone la
necessità di un'assistenza tecnica e professionale,
obbligatoria
per tutti e garantita a tutti (per i non abbienti, a spese dello Stato).
In questo senso va letto l'art. 2 co.2
della legge professionale (L. 247/2012), il quale recita:
«L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino
l'effettivita' della tutela dei diritti.»
Si tenga presente, infine, che
benché la
legge consenta agli Avvocati di stare in giudizio personalmente (nei
soli procedimenti civili), anche un avvocato, se saggio e prudente,
affida la propria difesa in giudizio ad un altro Avvocato:
ciò
perché la estraneità dell'Avvocato agli interessi
in
contestazione gli consente le migliori e più
ragionate
scelte difensive; un noto detto afferma, in proposito, che
"l'Avvocato che difende se stesso ha per cliente un cretino".
D: Come si diventa Avvocato ?
R: L’esercizio della
professione di
Avvocato - in Italia - è subordinato al conseguimento della
laurea in
giurisprudenza, all’effettuazione di un successivo tirocinio,
e
quindi al superamento di un esame di Stato, che consente
l’iscrizione all’Albo
professionale; dopo cinque anni di iscrizione ed il superamento di un
ulteriore esame di Stato, ovvero dopo otto anni di iscrizione e la
frequenza di una Scuola Superiore, l’Avvocato può
conseguire
l’abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e
le
altre giurisdizioni superiori, previa iscrizione al relativo albo
speciale.
La prescrizione
obbligatoria di un serio
ed effettivo tirocinio, e la dura selezione negli esami di stato per
l'abilitazione alla professione di avvocato tendono
-
ovviamente - a tutelare il cittadino dal rischio di affidare i propri
interessi ad un improvvisato azzeccagarbugli, con conseguenze
spesso irreparabili;
e tuttavia vi sono "scuole" che,
giovandosi
impropriamente delle norme volte ad attuare la libera circolazione dei
professionisti all'interno della comunità europea,
promettono -
dietro pagamento di lauti compensi - una facile iscrizione
all'albo speciale degli "avvocati stabiliti".
Ovviamente, non vi è paragone
tra l'Avvocato
che, formatosi realmente in un altro paese europeo, ed acquisite le
necessarie conoscenze del diritto vigente in Italia, intenda
qui trasferirsi e continuare ad esercitare
la
professione; e - dall'altra parte - il laureato "asino" che, non
riuscendo a
superare l'esame di stato, utilizza un "escamotage
internazionale"
(è la definizione usata in una
vecchia pubblicità) per ottenere
l'iscrizione all'albo (seppure speciale, degli avvocati
stabiliti) conseguendo insomma un titolo a
pagamento.
===o===O===o===
Poiché l'avvocato
è il
professionista che si intende di legge, la sua competenza, se male
indirizzata, potrebbe costituire
un valido supporto per ogni attività illecita, tendendo a
legittimare, od a rendere impuniti, soprusi ed imbrogli.
Per tale motivo, in base alla legge
professionale
(art. 17 L. 247/2012), l'iscrizione all'Albo
professionale è impedita non soltanto a
chi sia sottoposto all'esecuzione di pene detentive,
di
misure cautelari o interdittive,
ovvero abbia riportato
condanne per i reati di cui
all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli
articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice
penale: ma addirittura a chi non sia
di
condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice
deontologico forense.
La professione di Avvocato non
è consentita, inoltre, a
chi eserciti attività commerciali o presti qualunque lavoro
dipendente (salvo l’insegnamento o
l’impiego negli uffici legali di Enti Pubblici), al precipuo
fine
di assicurare la piena autonomia e libertà
dell’Avvocato,
che non deve subire costrizioni di alcun tipo nelle
sue scelte professionali: l’Avvocato infatti, non
deve essere un
mercenario al soldo del proprio cliente, e la sua attività
deve essere
fondata (art. 3 l. 247/2012) "sull'autonomia e sulla indipendenza
dell'azione professionale e del giudizio intellettuale".
Ciò
perché, come recita il solenne
giuramento che egli presta prima di iniziare l’esercizio
della
professione, la sua attività è svolta
‘per
i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo
i principi del nostro ordinamento’.
Una volta conseguita l'abilitazione
all'esercizio della professione, l'Avvocato è
soggetto, nel caso
di violazione dei suoi doveri, non soltanto a specifiche norme penali
(che i Giudici, giustamente, applicano con particolare rigore), ma
altresì ad un effettivo potere disciplinare esercitato dai
Consigli Distrettuali di Disciplina, organi distinti dai
Consigli
dell’Ordine (ed in grado di appello dal
Consiglio
Nazionale Forense, i cui provvedimenti sono impugnabili avanti
la Corte di Cassazione).
Se anche nella categoria degli Avvocati,
come in
ogni altra, esistono delle “pecore nere”,
è pur vero
che i procedimenti disciplinari sono tutt’altro che
infrequenti,
e conducono spesso – anche se il Cittadino non ne ha in
genere
notizia - all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (che
spaziano, a seconda della gravità della violazione,
dall'avvertimento alla definitiva radiazione
dall’Albo).
D: Se devo comprare / vendere casa, affittare / ristrutturare un
appartamento, scrivere il mio testamento, mi serve un Avvocato ?
R: Consultare preventivamente
un Avvocato,
quando si affrontano questioni di una certa rilevanza, serve ad evitare
le conseguenze di un cattivo affare, e - spesso - a risparmiare i costi
ed i disagi di un lungo e costoso giudizio civile.
Soprattutto quando ci troviamo per la
prima volta ad
affrontare una problematica che coinvolge i nostri interessi
più
importanti, dovremmo affidarci alla guida di un professionista:
– che possa aiutarci a
prevedere i rischi di
ogni affare, mettendoci in condizione di operare scelte consapevoli;
– che sia in grado di
segnalarci le eventuali
anomalie della contrattazione, ed i comportamenti sospetti della
controparte;
– che possa validamente
affiancarci nella
trattativa con operatori professionali ben più smaliziati di
noi.
L’Avvocato potrà
aiutarci a formulare
ed inserire nel contratto le pattuizioni di nostro interesse, ed a
comprendere la effettiva portata di quelle inserite dalla nostra
controparte: la chiarezza dei patti - soprattutto se consacrati in un
contratto scritto - è infatti il miglior presupposto per la
tutela e la soddisfazione di entrambi i contraenti in ogni affare.
Ancora (facendo i debiti scongiuri),
l’Avvocato potrà aiutarci a redigere il nostro
testamento,
dandoci la certezza che i nostri beni - tra cent'anni, ovviamente -
vadano assegnati secondo la nostra volontà, ed evitando che
la
nostra eredità divenga per i nostri cari il motivo per
infinite
liti.
D: cerco un Avvocato specializzato: come faccio a sapere a chi
rivolgermi per una specifica materia ?
R: A differenza della professione
sanitaria, in cui
il medico consegue specifici diplomi di specializzazione (p. es. in
otorinolaringoiatria, in cardiologia, ecc.) al termine di appositi
corsi, per l’Avvocato non erano previste qualifiche
attestanti la particolare preparazione in una specifica
materia.
L'art. 9 della Legge n. 247/2012
prevede oggi la
possibilità per l'Avvocato di conseguire il titolo
di
specialista in una particolare materia, all'esito positivo di
percorsi formativi almeno biennali, o per comprovata esperienza in un
dato settore; l'attribuzione del titolo è comunque riservata
al
Consiglio Nazionale Forense (ente pubblico, con sede in Roma).
L'abilitazione all'esercizio della
professione
consente comunque all’Avvocato di assumere la difesa
in ogni
tipo di processo
(civile, penale od amministrativo).
Ciò non significa -
tuttavia
- che sia
consentito all'Avvocato buttarsi allo sbaraglio, a scapito del Cliente:
essendogli espressamente vietato accettare incarichi che non sia in
grado di svolgere con adeguata competenza, sotto pena di sanzioni
disciplinari e del risarcimento dei danni che - per imperizia - cagioni
al Cliente.
La sempre maggiore
complessità delle diverse
normative sostanziali e processuali fa sì che ogni Avvocato
si
occupi in concreto solo di alcune materie, conseguendo negli anni, con
l’esperienza e con la frequenza degli obbligatori corsi di
aggiornamento, una informale ‘specializzazione’.
Oltre che basarsi sulle indicazioni
fornite da
ciascun Avvocato (contenute, ad esempio, sulla carta intestata o su
brochures o siti web, della cui veridicità l'avvocato
è
responsabile), il cittadino potrà comunque richiedere
informazioni all’Ordine degli Avvocati, ente pubblico
preposto
fra l’altro alla vigilanza sull’operato dei propri
iscritti.
D:
posso consultare internet per essere sicuro di trovare un
buon avvocato ?
R: Internet è certamente un
potentissimo
libero mezzo di informazione: e tuttavia, poiché i suoi
contenuti non sono soggetti ad alcuna verifica e non richiedono nessuna
autorizzazione, vi si trovano informazioni corrette e informazioni
sbagliate, così come pubblicità corrette e
veritiere e
pubblicità ingannevoli.
E' notorio che molte persone si affidano
ad internet
- addirittura - per risolvere i propri problemi di salute: con la
conseguenza che sedicenti guaritori riescono a raggiungere un numero
elevatissimo di utenti a cui prospettano costose, inutili e spesso
pericolose cure;
così come esistono agenzie
pubblicitarie che,
dietro pagamento di un canone, segnalano i nominativi di
medici
(od altri professionisti), magnificandone la bravura e la
economicità.
Tuttavia, ogni persona
avveduta non
affiderebbe mai la propria salute al primo arrivato, nè allo
specialista più intraprendente ed economico, nè
sceglierebbe il proprio medico di fiducia tra quelli che compaiono per
primi nei risultati di un motore di ricerca (ad es., google),
per
effetto di una serie di algoritmi che non tengono in alcun conto
l'effettiva competenza professionale.
Allo stesso modo, essendo indispensabile
la
esistenza di un rapporto di fiducia tra Cliente ed Avvocato,
internet non è mai un buon modo di scegliere il
professionista
che dovrà occuparsi dei nostri interessi: molto meglio
fidarsi
del "passa - parola", chiedere indicazioni a parenti, colleghi ed amici
che abbiano dovuto affrontare un giudizio o
richiedere assistenza legale in una materia analoga, e che
sapranno riferirci la loro
esperienza con questo o quell'Avvocato.
Sarà certamente utile
diffidare di chi
dovesse pubblicizzare in maniera sfacciata la propria
attività
professionale, garantendo sicure vittorie,
offrendo prestazioni
a
prezzi "stracciati", e dichiarandosi competentissimo in ogni materia
giuridica: quelli indicati sono comportamenti espressamente vietati
dalla Legge Professionale e dal Codice Deontologico Forense -
nell'interesse del Cliente - essendo consentito all'Avvocato
solamente di fornire informazioni sulla propria
attività
professionale, nel rispetto dei limiti della trasparenza,
verità, correttezza e purché
l’informazione stessa
non sia comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva.
D: Non posso permettermi la parcella di un Avvocato: come faccio ad
ottenere il riconoscimento dei miei diritti senza affrontare i costi di
un difensore ?
R: La legge (D.P.R. n.
115/2002) prevede, per i titolari di un reddito annuo imponibile,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €
12.838,01
per il nucleo familiare,
le cui ragioni
non
appaiano infondate, l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
In tali casi si può quindi
presentare apposita
domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per ottenere
la
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e scegliere
l’Avvocato di propria fiducia - che sarà
retribuito
dallo
Stato - tra quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli ordini
degli Avvocati.
Il cittadino ammesso al
patrocinio a
spese dello
Stato non dovrà versare nessuna somma, per compensi o
rimborsi a qualunque titolo, al difensore nominato: il quale
commetterà
un grave illecito (penalmente, oltre che disciplinarmente,
rilevante) qualora richiedesse denaro, a qualsiasi
titolo.
Ovviamente - qualora l'azione promossa
dal cittadino
ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio dovesse rivelarsi
temeraria - il Giudice provvederà, con la sentenza, revocare
il
beneficio, e
le spese del giudizio - comprese quelle sino a quel momento anticipate
dall'Erario o prenotate a debito - dovranno essere rimborsate.
D: Vorrei fare prima i miei conti: come posso conoscere in anticipo i
costi di un processo ?
R: I costi di un processo possono essere divisi in quattro categorie:
spese per il procedimento di mediazione (o di negoziazione assistita)
obbigatoria, compensi
professionali, tasse relative al giudizio, altre spese vive.
Spese per il
procedimento di mediazione o di negoziazione obbligatoria
La mediazione finalizzata alla
conciliazione,
obbligatoria prima di iniziare un giudizio, comporta dei
costi
variabili a seconda del valore della controversia (e dell'organismo
prescelto), attenuati dalle agevolazioni fiscali che conseguono alla
eventuale conciliazione.
Compensi
professionali
Per effetto del Decreto
Legge n. 1/2012,
convertito in Legge n. 27/2012, non esistono più le tariffe
forensi:
strumento previsto sin dalla vecchia Legge professionale n. 1578 del
1933 nel quale, in relazione al valore della causa, ad ogni
singola attività possibile nel
processo
corrispondeva un compenso diviso in "diritti" predeterminati ed in
"onorari" dei quali era fissata la misura minima e massima (tra cui era
possibile spaziare in relazione alla
complessità dell'opera svolta ed al vantaggio conseguito dal
Cliente).
Scomparse le tariffe
professionali (che,
secondo
molti, garantivano al cliente la certezza di pagare solo i compensi
relativi alla attività effettivamente svolta), il
Cliente
potrà - se crede - stipulare un vero e proprio
contratto di
incarico, che prevederà esattamente (per quanto prevedibile)
la misura del compenso
pattuito.
In mancanza di pattuizione (anche
successiva) tra Cliente ed Avvocato, la misura del compenso
potrà essere determinata dal Giudice, che
utilizzerà
indicativamente i parametri stabiliti dal
Ministro della Giustizia (
vedi):
parametri che - secondo molti - tendono,
in nome di
un preteso regime concorrenziale che dovrebbe avvantaggiare i Clienti
(al fine - forse - di mitigare i continui aumenti del c.d. contributo
unificato), a svilire la professionalità dell'Avvocato, e
creare
disordine in quella che non è e non deve essere confusa con
un'attività commerciale, essendo una professione di
pubblica
necessità.
Tasse relative
al giudizio
Scomparse (da tempo) le marche da bollo
giudiziarie,
che rimangono tuttavia dovute per il rilascio delle copie degli atti,
all’inizio di un giudizio occorre pagare -
oltre ad
€ 27,00 per
anticipazione
forfettaria - il c.d. ‘contributo
unificato’, di importo correlato al valore della causa, nella
seguente misura (D.L. 24-06-2014 n. 90):
valore
della causa |
primo grado |
appello o reclamo |
cassazione |
fino
ad € 1.100,00 e separazioni o divorzi consensuali |
€ 43,00 |
€ 64,50 |
€ 86,00 |
fino
ad € 5.200,00 e separazioni o divorzi contenziosi |
€ 98,00 |
€ 147,00 |
€ 196,00 |
fino
ad € 26.000,00 |
€ 237,00 |
€ 355,50 |
€ 474,00 |
fino
ad € 52.000,00 o di valore indeterminabile |
€ 518,00 |
€ 777,00 |
€ 1.036,00 |
fino
ad € 260.000,00 |
€ 759,00 |
€ 1.138,50 |
€ 1.518,00 |
fino
ad € 520.000,00 |
€ 1.214,00 |
€ 1.821,00 |
€ 2.428,00 |
oltre
€ 520.000,00 |
€ 1.686,00 |
€ 2.529,00 |
€ 3.372,00 |
Tali importi sono ridotti alla
metà nel caso
di procedimenti speciali (ad. esempio, ricorsi per ingiunzione di
pagamento, o provvedimenti d'urgenza) e per i procedimenti sommari di
cognizione (art. 702 bis
cpc);
nel caso di impugnazioni, che vengano
integralmente
rigettate o dichiarate inammissibili od improcedibili, è
dovuto un ulteriore
contributo unificato, pari a quello iniziale.
Il contributo unificato deve
essere versato non solo dalla parte che inizia il
giudizio, ma anche da ciascuna parte che - quale convenuta -
effettui una
chiamata di terzo (per esempio, la propria compagnia assicuratrice), o
proponga una domanda riconvenzionale, oppure intervenga
volontariamente in un giudizio (per esempio, nel giudizio che si svolge
tra il proprio condominio, in persona dell'amministratore, ed
un'impresa).
Allorquando occorrerà
richiedere copia
autentica di atti (salvo il caso delle copie estratte dal sistema
informatico "polisweb", e attestate conformi dal difensore),
occorrerà pagare i relativi "diritti di
cancelleria"; alla fine del giudizio, occorrerà
poi pagare la
tassa di registro relativa alla sentenza.
Altre spese vive
Se si tratta di giudizio per il quale
è
necessaria una consulenza tecnica (valutazione di danni a cose o
persone, accertamenti di difetti nelle costruzioni, ecc.)
occorrerà anticipare anche il compenso che il Giudice
liquiderà in favore del Consulente.
A ciò bisogna aggiungere le
spese per la
notifica nonché - eventualmente - quelle per portare
ad esecuzione la decisione del Giudice.
=O=O=O=
Alla conclusione del giudizio, il
Giudice
condannerà la parte in torto a rimborsare alla parte
vittoriosa
le spese del giudizio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto
Ministeriale: va però tenuta presente la
possibilità che
tale rimborso non copra per intero le spese effettivamente dovute al
proprio difensore, o
che il Giudice, per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali
ragioni, ritenga di ‘compensare’ in tutto od in
parte le
spese (che rimangono così a carico di chi le ha anticipate).
D: Ho iniziato un giudizio con l’assistenza di un Avvocato,
ma
non ne sono per niente contento. Posso interrompere il rapporto, e con
quali costi ?
R: Nel rapporto tra Cliente ed
Avvocato
è fondamentale la reciproca fiducia: quando essa venga meno,
sarà nell’interesse di entrambi interrompere il
rapporto.
La legge professionale n. 247/2012,
all'art. 14,
prevede che "L'avvocato
ha (...) sempre la facolta' di recedere
dal mandato, con le cautele necessarie
per
evitare pregiudizi al cliente";
ma anche il Cliente, in base all'art.
2237 del
Codice Civile, può interrompere in qualsiasi
momento il
contratto d’opera
intellettuale, quale è quello che intercorre con
l’Avvocato,
senza
incorrere in alcuna penalità.
L’unico obbligo a carico del
Cliente, in caso di revoca del mandato, è
il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento del compenso
per
la sola opera effettivamente svolta sino a quel momento;
niente
è invece dovuto all’Avvocato a titolo di
‘mancato
guadagno’ (come accade, ad esempio, nel diverso caso
dell’appalto).
E’ bene ricordare che
l’Avvocato non ha
il diritto di trattenere ‘in
ostaggio’ la
documentazione
relativa alla causa, subordinando la restituzione al pagamento della
parcella: in tal caso è possibile ottenere
l’immediato
intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
D: Il mio avvocato mi ha
comunicato di voler rinunciare al mandato, e
questo mi creerà dei problemi: può farlo, anche
se non sussiste un
giustificato motivo ?
R: Certamente, la improvvisa dismissione dell'incarico da
parte dell'avvocato è causa di disagio per l'Assistito: il
quale - ad esempio - dovrà cercarsi un altro professionista,
corrispondergli un anticipo sui compensi, ecc. ecc.-.
Ciò nonostante, la legge professionale (L. 247/2012,
vedi)
- (la quale, ai sensi dell'art.
2230 co. 2 cod.civ., prevale sulle norme del codice civile,
che normalmente richiedono, con l'art. 2237 co. 2,
la
sussistenza di una giusta causa) - stabilisce all'art. 14 che
«
L'avvocato
ha (...) sempre la facolta' di recedere
dal mandato, con le cautele necessarie
per evitare pregiudizi al
cliente».
Il
motivo di tale previsione sta nel particolare rapporto che deve
necessariamente intercorrere, e persistere per tutta la durata del
rapporto, tra Cliente e avvocato: il c.d. "rapporto
di fiducia", in virtù del quale il Cliente affida
al professionista - che li curerà in completa
autonomia,
assumendone ovviamente la responsabilità - la
sorte dei
propri interessi.
Qualora non si instauri, o venga meno, la fiducia del Cliente verso
l'Avvocato, il rapporto professionale è destinato al
fallimento;
sicché - ove non sia il Cliente a revocargli l'incarico -
sarà bene che l'Avvocato assuma l'iniziativa, mediante la
rinuncia al mandato.
Casi del genere ricorrono quando il Cliente - talvolta erroneamente -
ritenga che l'Avvocato non
sia fedele ai propri doveri (tra gli esempi più
sciocchi, perché per esempio,
dopo una
udienza, vada a prendere un caffè con il collega
avversario), o
non abbia le necessarie competenze professionali (per esempio,
perché cercando su internet, il Cliente ha letto qualcosa
che
gli ha instillato dei dubbi), o non presti la dovuta attenzione al suo
caso (per esempio, perché ha incaricato un sostituto per
recarsi
ad una udienza di semplice rinvio).
Ovviamente, è previsto - per l'avvocato,
sia revocato che
rinunciante - l'obbligo di evitare pregiudizi al Cliente (per
esempio, evitando le decadenze in cui potrebbe incorrere
il Cliente che non abbia avuto il
tempo di nominare un altro legale), e quello di consegnare al
Cliente
tutta la documentazione relativa all'incarico, ed al nuovo
difensore la corrispondenza riservata ricevuta dall'avversario.
D: Quali sono i miei
diritti (ed i miei doveri) come cliente ?
R: La disciplina sulla
mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
ha introdotto per l’avvocato l’obbligo di informare
per
iscritto il Cliente della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione previsto dal D.L.vo 28/2010, e dei relativi
incentivi fiscali.
Il Cliente ha soprattutto il diritto di
essere
informato – in maniera completa e comprensibile - circa le
attività da intraprendere, i possibili rischi ed i probabili
vantaggi, il livello di complessita' dell'incarico e
gli
oneri ipotizzabili per l'intero svolgimento dell'incarico;
ha diritto di richiedere che l'Avvocato
indichi per
iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
professionale, e che ogni accordo relativo al compenso sia messo per
iscritto.
La pattuizione dei compensi e'
libera:
può essere perciò stabilito un compenso
forfetario, o a
tempo;
sono però vietati i
patti in base
ai quali l'Avvocato percepisca come compenso in tutto o in
parte
una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
In mancanza di accordo tra
avvocato e cliente,
ciascuno di essi puo' rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinche'
esperisca un tentativo di conciliazione, ed eventualmente ottenere che
sia un Giudice a liquidare la somma effettivamente dovuta.
Nel corso dell’incarico, il
Cliente ha diritto
di essere compiutamente informato sullo svolgimento del processo e
sull’attività svolta, e di ottenere copia degli
atti, dei
documenti e della corrispondenza (con esclusione di quella riservata,
intercorsa tra i difensori) inerenti al mandato.
Il Cliente ha il diritto di revocare, in
qualsiasi
momento e senza giustificarsi, l’incarico
all’Avvocato (e,
in tal caso, dovrà pagare solo l’opera
effettivamente
svolta); ha il diritto di ottenere la restituzione della documentazione
relativa, che l’Avvocato non può subordinare
all’effettivo pagamento delle sue spettanze.
Il Cliente ha poi il diritto di
segnalare al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati i comportamenti che
ritiene
scorretti, ed alla Procura della Repubblica quelli che ritiene
illeciti: perché l’Avvocato è obbligato
al rispetto
del Codice Deontologico Forense (
vedi),
oltre che della Legge.
Per contro, il Cliente ha il dovere di
corrispondere
gli anticipi convenuti per spese e compensi, e di provvedere al saldo -
nella misura risultante dagli accordi scritti - al termine
dell’incarico.
=O=O=O=
Il più importante
“dovere” del
Cliente non è regolato dalla Legge, ma dal buon senso:
il
Cliente deve fidarsi del proprio Avvocato.
Un Cliente sospettoso e diffidente
è quanto
di più mortificante possa capitare ad un Avvocato, mentre
uno
svolgimento sereno del rapporto si traduce normalmente in un proficuo
impegno da parte dell'Avvocato, e consente al Cliente (che
meglio di ogni
altro è a conoscenza di tutti i fatti relativi alla sua
vicenda)
di confidarsi senza remore con il suo Avvocato (che tali fatti
deve conoscere
a fondo e nella loro completezza, per poter svolgere il suo mandato).
Qualora il rapporto di fiducia non
riuscisse ad instaurarsi, o dovesse
venir meno,
è del tutto sconsigliabile cercare di farsi una cultura
giuridica
rabberciata, magari chiedendo consigli ad amici e conoscenti privi di
specifica professionalità, oppure
curiosando sul web: sarà molto meglio cambiare Avvocato.
D: Quali sono
i comportamenti che un Avvocato dovrebbe evitare ?
R: Nonostante le feroci
barzellette sugli
avvocati (diffuse particolarmente negli Stati Uniti d'America, dove
quasi tutti gli studi professionali sono organizzati come vere
e proprie imprese
commerciali, finalizzate esclusivamente al profitto economico) un
Avvocato, innanzitutto, deve comportarsi da persona onesta ed onorata,
non solo nell'esercizio della sua professione, ma perfino nella vita
privata: la "condotta irreprensibile" costituisce tuttora
requisito per la iscrizione all'Albo, e l'Avvocato
è sempre
passibile di procedimento disciplinare (a richiesta del Pubblico
Ministero, o su segnalazione di un terzo, o d'ufficio), ed alle
conseguenti sanzioni, per ogni condotta vietata dal
codice
deontologico forense (vedi) .
Oltre a quella dell'avvertimento, della
censura, o
dalla sospensione dall'esercizio della professione, è
prevista -
nei casi più gravi - la sanzione della radiazione
dall'albo, in tutti i casi in cui
l'Avvocato
abbia
comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la
dignità della classe forense, oltre che in caso di
condanna
penale dell'Avvocato per i reati di patrocinio infedele, intralcio alla
giustizia, frode processuale, ecc.-.
Un Avvocato ha non solo il
dovere di essere
fedele
verso il proprio Cliente, e di svolgere il proprio incarico con
diligenza e riservatezza (con obbligo, esteso anche ai suoi
collaboratori e dipendenti, di rispettare il segreto professionale): ma
anche il dovere di rifiutarsi di divenire
lo strumento di un cliente disonesto o scorretto, e il dovere
di non utilizzare
nel processo prove che sappia essere false.
L'Avvocato, ancora, non dovrebbe mai
- per esempio, per accaparrarsi una vasta clientela -
garantire
l'esito favorevole di un qualunque giudizio, ben sapendo che esso non
può mai
essere veramente certo, dati i molteplici fattori
che possono influire sulla decisione dei Giudice: ciò che
l'Avvocato
può e deve garantire è il proprio impegno, la
propria
diligenza, la propria correttezza ed onestà.
L'avvocato, infine, ha il dovere di
rifiutarsi - anche a costo di scontentare il Cliente, e di perdere una
buona occasione di guadagno - di
promuovere un giudizio che ritenga infondato (o comunque carente di
serie possibilità di vittoria): simili cause, infatti,
ingolfano
la giustizia
ostacolando chi ha necessità di far valere i propri
sacrosanti diritti,
ed il Cliente che risulterà aver agito in giudizio in mala
fede,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 del codice di procedura civile
(come modificato dalla Legge 69/2009), può venire
condannato non solo alle spese del giudizio, ma anche al pagamento di
una rilevante somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione.
D: E' corretto che l’Avvocato deleghi un suo collaboratore
per parlare della mia pratica, o per andare alle mie udienze ?
R: L’Avvocato ha
l'obbligo di eseguire
personalmente l’incarico, pur potendo legittimamente
avvalersi di
collaboratori
e sostituti, del cui operato rimane comunque l’unico
responsabile
nei confronti del Cliente.
Per tale motivo l’Avvocato
è
normalmente accorto nella scelta dei propri delegati, e delle
attività
per le quali non ritiene indispensabile la propria presenza.
Talvolta il Cliente, che si
rivolga ad un
Avvocato particolarmente
noto ed affermato (oltre che costoso), può non gradire di
essere
sistematicamente affidato ad un semplice collaboratore di studio, o di
avere difficoltà a parlare con l'Avvocato: anche in tal
caso,
senza penalità, potrà - se lo ritiene
- cambiare
Avvocato.
D: Sono diversi anni che ho in corso una causa civile, e il mio
Avvocato mi ha detto che la prossima udienza è
stata addirittura fissata tra
alcuni anni: e’ normale questo, o è colpa del mio
Avvocato ?
R: La lunga durata di un
giudizio civile non
è per nulla anormale, costituendo un vecchio problema, che
dipende da moltissimi fattori e non certo dagli avvocati.
Una realtà composta da pochi
magistrati,
un’amministrazione troppo costosa e poco efficiente nello
smaltire un numero sempre crescente di procedimenti, infatti, si
confronta
quotidianamente con la necessità di garantire alle parti il
diritto di argomentare le proprie ragioni, di esperire tutti i
necessari accertamenti tecnici e di assumere tutti i mezzi di prova
ritenuti rilevanti.
Le continue riforme, attuate
disordinatamente negli
anni dai vari governi di turno, pur avendo snellito alcune fasi del
processo non sembrano aver ottenuto nessun risultato soddisfacente e -
per di più - hanno eliminato la possibilità di
ottenere,
in appello, un vero e proprio ‘secondo giudizio’, e
via via
limitato anche le possibilità di ricorrere - per il c.d.
giudizio di legittimità - alla Corte di Cassazione.
Non è quindi - quasi mai -
colpa
dell’Avvocato: il quale, fra l’altro, non
trae
alcun
vantaggio dalla lunga durata dei processi, percependo solo alla fine
della causa la maggior parte del proprio compenso.
D: Quando e’ davvero necessario affrontare un giudizio
civile, e quando invece è meglio cercare un accordo ?
R: Spesso il Cliente va
dall’Avvocato già convinto ad iniziare un giudizio
civile:
– anche se già sa
di perdere la causa, pur di dare 'filo da torcere' al proprio
avversario;
– per una ‘questione
di
principio’, anche se di scarsa rilevanza economica,
dichiarandosi
pronto a non badare a spese;
– perché non
intende transigere, a causa dei torti che ritiene di aver ricevuto, con
l’odiato antagonista.
E’ un approccio del tutto
comprensibile,
perché ci sono vicende della vita quotidiana davvero
insopportabili per chi le vive in prima persona.
Tuttavia il giudizio civile è
una macchina
complessa, costosa e dai tempi lunghi, che va avviata solo quando gli
interessi in gioco siano rilevanti, e non sia comunque possibile una
transazione, nemmeno a costo di una ragionevole (anche se sofferta)
riduzione delle nostre
pretese.
Sarà quindi dovere
dell’Avvocato
valutare la convenienza dell’azione, sconsigliarla
decisamente
qualora vi sia sproporzione tra le aspettative del Cliente e le
concrete possibilità di successo, ovvero tra i costi (anche
in
termini di serenità) del giudizio ed i possibili vantaggi
ragionevolmente conseguibili con
la sentenza, e rifiutare un incarico che si prospetti inutile e dannoso
per il Cliente.
Al fine di "costringere" le parti a
valutare
seriamente ogni possibilità conciliativa, il D.L.vo n.
28/2010
prevede - per molte tipologie di cause civili e commerciali
–
la obbligatorietà di un procedimento di mediazione innanzi
ad
appositi organismi (la c.d. Media-conciliazione), ed il D.L. n.
132/2014 impone - per altri giudizi - il previo esperimento della c.d.
negoziazione assistita.
Tali procedimenti dovrebbero
consentire di definire la causa rapidamente ed a costi
ragionevoli
(recuperabili in parte attraverso incentivi fiscali); ed in caso di
esito negativo non impediscono comunque di instaurare un normale
giudizio
davanti al Magistrato.
In ogni caso, poichè una
ragionevole definizione
bonaria delle controversie non va mai esclusa a priori, un buon
Avvocato consiglierà sempre di valutarla, e si
attiverà
- insieme al Collega avversario - per raggiungerla: dovendosi
considerare che ogni giudizio, compreso il
più semplice e scontato, comporta comunque un ineliminabile
grado di
rischio e
di incertezza.
D: Dice il proverbio che chi rompe, paga: che succede se
l’Avvocato sbaglia, e cagiona un danno al Cliente ?
R: Come ogni Professionista,
l’Avvocato
è certamente responsabile del danno che abbia provocato per
negligenza, ed in tal caso dovrà tenere indenne il Cliente
da
ogni conseguenza negativa del proprio operato:
– sia quando abbia indotto il
cliente ad affrontare un giudizio in mancanza dei necessari presupposti;
– sia quando abbia compiuto
errori o leggerezze (dimenticando, per esempio, la scadenza di un
termine);
– sia quando abbia accettato
un incarico che
non era in grado di assolvere (per esempio, perché relativo
ad
una materia sulla quale non possiede sufficienti competenze ed
esperienze).
Non si può e non si deve
– però
– attribuire ogni sconfitta in giudizio alla
responsabilità dell’Avvocato: in tutti i giudizi
c’è sempre una parte vittoriosa ed una soccombente.
La sconfitta dipende nella maggioranza
dei casi da
tutt’altri fattori: un'astuta controparte in mala fede
potrebbe
essersi premunita meglio di noi, precostituendo prove artefatte a suo
favore, il Giudice può cadere in errore o interpretare la
legge
in modo non esatto (e per questo sono previsti il giudizio di appello,
ed il ricorso per Cassazione), l’interpretazione delle norme
può cambiare nel tempo, i testimoni più
insospettabili
potrebbero riferire il falso, essere reticenti, o fingere di non
ricordare
ciò
che dovrebbero confermare.
Per i casi in cui sia l'avvocato il
responsabile del
danno patito dal Cliente, questi potrà chiedere il
risarcimento,
garantito dal fatto che la legge impone all'Avvocato (art. 12 Legge n.
247/2012) di stipulare
un'assicurazione per i danni che
potrebbe arrecare ai propri Assistiti nell'esercizio della sua
professione.
Gli estremi di tale polizza
devono essere obbligatoriamente comunicati dall'Avvocato al Cliente.